Art. 3.
(Modifiche al decreto legislativo
25 settembre 1999, n. 374).

      1. L'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, è sostituito dai seguenti:

      «Art. 3. - (Agenzia in attività finanziaria). - 1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata all'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 2.
      2. È istituito l'elenco degli agenti in attività finanziaria, articolato in sezioni territoriali e tenuto in forma elettronica. Alla tenuta dell'elenco provvede un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative degli agenti, delle banche e degli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario, e successive modificazioni, nonché dalle associazioni dei consumatori. L'organismo ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel

 

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rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attività. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Esso provvede all'iscrizione nell'elenco, previa verifica dei necessari requisiti, e svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'elenco stesso. L'organismo si costituisce e opera nel rispetto dei princìpi e dei criteri stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito l'UIC, e sotto la supervisione dell'UIC medesimo.
      3. L'organismo di cui al comma 2 procede all'iscrizione nell'elenco quando ricorrono le seguenti condizioni:

          a) per le persone fisiche:

              1) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

              2) domicilio nel territorio della Repubblica;

              3) titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale ovvero quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero ritenuto equivalente sulla base di una valutazione effettuata dall'organismo;

              4) possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 109 del testo unico bancario, e successive modificazioni;

              5) possesso dei requisiti di professionalità indicati nel comma 5;

 

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              6) stipula di una polizza di assicurazione sulla responsabilità civile, in conformità a quanto stabilito al comma 6;

          b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche:

              1) previsione, nell'oggetto sociale, dello svolgimento dell'attività di agenzia in attività finanziaria;

              2) possesso, da parte di coloro che detengono partecipazioni e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei requisiti di onorabilità stabiliti nei regolamenti emanati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 108 e 109 del testo unico bancario, e successive modificazioni;

              3) possesso, da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei requisiti di professionalità indicati nel comma 5;

              4) sede legale e sede amministrativa situate nel territorio della Repubblica;

              5) rispetto dei requisiti patrimoniali e di forma giuridica stabiliti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 3-bis;

              6) stipula di una polizza di assicurazione sulla responsabilità civile, in conformità a quanto stabilito al comma 6.

      4. Nei casi di perdita dei requisiti di onorabilità da parte dei soggetti indicati nel numero 2) della lettera b) del comma 3, si applicano gli articoli 108, comma 3, e 109, comma 2, del testo unico bancario. In caso di perdita dei requisiti di professionalità da parte dei soggetti indicati nel numero 3) della lettera b) del comma 3, si applica l'articolo 109, comma 2, del testo unico bancario.
      5. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco è richiesto il superamento di una prova valutativa indetta dall'organismo di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dall'organismo medesimo. Sono esonerati dalla prova coloro che risultano in possesso dei requisiti di professionalità, accertati dall'organismo di cui al comma 2,

 

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consistenti nell'avere effettivamente svolto, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari ad almeno tre anni, una delle seguenti attività:

          a) funzionario, ovvero responsabile di una dipendenza o di un'altra unità operativa, di una banca;

          b) funzionario, ovvero responsabile di una dipendenza o di un'altra unità operativa, di un'impresa di investimento;

          c) funzionario, ovvero responsabile di una dipendenza o di un'altra unità operativa, di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del testo unico bancario;

          d) agente in attività finanziaria o mediatore creditizio.

      6. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco i soggetti interessati devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimali fissati dal Ministro dell'economia e delle finanze, per danni arrecati, nell'esercizio dell'attività svolta in forza dell'iscrizione nell'elenco, da negligenze ed errori professionali propri o di dipendenti, di collaboratori o delle persone del cui operato sono responsabili a norma di legge.
      7. La documentazione da produrre per l'attestazione del possesso dei requisiti di professionalità di cui al comma 5 deve includere una dichiarazione con sottoscrizione autenticata, resa dal legale rappresentante del soggetto presso il quale o per conto del quale è stata effettivamente svolta l'esperienza professionale, attestante le mansioni ricoperte e il relativo periodo di svolgimento.
      8. L'agente deposita una copia del contratto con un intermediario finanziario, iscritto negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico bancario, presso l'organismo di cui al comma 2. Qualora non eserciti l'attività per tre anni, il soggetto è cancellato dall'elenco.
      9. Ai fini della tenuta dell'elenco, l'organismo di cui al comma 2 può chiedere agli agenti in attività finanziaria la comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione

 

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di atti e di documenti, fissando i relativi termini.
      10. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria senza essere iscritto nell'elenco di cui al comma 2, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.330 euro.
      11. Per i danni causati dall'agente in attività finanziaria risponde in solido l'intermediario per conto del quale opera, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

      Art. 3-bis. - (Poteri regolamentari). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e sentito l'UIC, determina i princìpi e i criteri relativi:

          a) alla formazione dell'elenco previsto dall'articolo 3 e alle relative forme di pubblicità;

          b) all'iscrizione nell'elenco previsto dall'articolo 3, ivi compresi i requisiti patrimoniali e di forma giuridica dei soggetti da iscrivere, e alle cause di sospensione, di riammissione, di radiazione e di cancellazione;

          c) alle cause di incompatibilità, escludendo in particolare la possibilità della contestuale iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi;

          d) all'esame dei reclami contro le delibere dell'organismo di cui all'articolo 3, relative ai provvedimenti indicati alla lettera b), da parte di un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative degli agenti, delle banche e degli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario, nonché dalle associazioni dei consumatori;

          e) ai poteri di supervisione dell'UIC sugli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, e alla lettera d) del presente comma, ivi comprese la nomina e la sostituzione dei componenti, in caso di

 

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impossibilità o irregolarità del funzionamento degli organismi medesimi;

          f) alle modalità di aggiornamento professionale degli agenti in attività finanziaria.

      2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono altresì definiti il contenuto dell'attività di agenzia in attività finanziaria e le attività diverse esercitabili dai soggetti iscritti nell'elenco, includendovi, tra l'altro, la promozione e il collocamento di prodotti per conto di banche nel rispetto della disciplina vigente».